Art. 54.
(Qualità delle fonti normative).

      1. La Regione provvede con legge regionale statutaria a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità della loro pubblicazione, assicurando la chiarezza, la certezza e la facilità di accesso per i cittadini.

 

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      2. La legge regionale statutaria dispone le regole per la redazione dei testi normativi, le modalità per l'analisi dell'impatto dei progetti di legge e di regolamento, nonché i controlli necessari a questo scopo, anche con particolare riferimento alla conformità con l'ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea.